Altri due immobili al Comune di Fasano, Proposta di legge di Amati


«Valorizzare e migliorare due immobili di notevole prestigio per la presenza di trulli, situati nel territorio di Fasano e di proprietà della Regione Puglia attraverso una concessione a titolo gratuito per 99 anni con il diritto di superficie. È il contenuto della Proposta di legge che ho presentato per affidare al Comune di Fasano la gestione delle Colonie ex GI “Coppolicchio” e “Bianchi” in zona Selva di Fasano con finalità socio-culturale e senza scopo di lucro».

Lo dichiara Fabiano Amati, Presidente della Commissione bilancio della Regione Puglia, che oggi (giovedì 8 settembre) ha presentato una Proposta di legge con modifiche all’articolo 33 della legge regionale del 26 aprile 1995, n. 27 su “Disciplina del demanio e del patrimonio regionale”.

La Proposta di legge su istituzione del fascicolo del fabbricato

PROPOSTA DI LEGGE:

“Disposizioni in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni – Istituzione del fascicolo del fabbricato”

 

Relazione:

Al fine di dotare l’ordinamento regionale di uno strumento normativo idoneo alla tutela e alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si è reputato necessario depositare una proposta di legge che introduca, nell’interesse primario della collettività, un sistema mirato alla conoscenza delle caratteristiche del patrimonio edilizio esistente e che prefiguri elementi diretti alla prevenzione e protezione dai rischi di tale natura. In tal senso sono enunciati i principi e finalità generali che si propone la legge per ridurre i rischi e le conseguenze derivanti dal manifestarsi di eventi calamitosi.

La Regione Puglia, infatti, a tutela della pubblica e privata incolumità, dovrebbe perseguire una politica mirata alla conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio, nell’ottica della salvaguardia del regime di sicurezza e della qualità delle strutture e del buon governo del territorio.

La presente proposta di legge riproduce il testo dell’abrogata Legge regionale n. 27 del 2014, adeguato alle sollevate eccezioni di illegittimità costituzionale avanzate dal Governo nazionale con ricorso del 24.7.2014 n. 5, ritenuto poi estinto con ordinanza del Giudice delle leggi del 15.4.2015.

In ossequio ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra Regione e Comuni, la proposta di legge persegue primari obiettivi nell’interesse della collettività, proponendo la realizzazione di un sistema integrato ed informatizzato per la conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio esistente, con particolare attenzione agli edifici strategici, ai fini di protezione civile e del rischio rilevante in relazione alle azioni sismiche.

L’art. 2 della proposta rinvia all’ordinamento statale circa le definizioni.

L’art. 3 dispone l’obbligatorietà dell’istituzione del fascicolo per fabbricati pubblici e privati di nuova costruzione, e il regime del suo aggiornamento. Istituisce, inoltre, una “Scheda di sintesi” da aggiornare contestualmente al fascicolo del fabbricato. Per i fabbricati esistenti elencati nella D.G.R. n. 1214 del 2011, pubblici o privati a uso pubblico, si prevede l’obbligatorietà del fascicolo del fabbricato e la sua redazione nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entarta in vigore della legge, conformemente a quanto stabilito sin dal 2003, cioè ben tredici anni fa a fronte di una prescrizione di adeguamento entro il cinque anni successivi (e cioè entro il 2008), con OPCM n. 3274.

L’art. 4 attribuisce la facoltà ai Comuni di estendere l’obbligatorietà della redazione del fascicolo anche per i fabbricati privati esistenti ricadenti nelle zone di alta sismicità classificate “1” e “2”, ai sensi dell’O.P.C.M. n° 3274 del 20 marzo 2003, disciplinante le norme in materia di “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.

L’art. 5 prevede, per tutti i fabbricati esistenti e per i quali non si rende obbligatoria la redazione del Fascicolo del fabbricato, la redazione a cura dei proprietari di “Scheda informativa” del fabbricato nella quale siano riportati i dati tecnici e abilitanti.

L’art. 6 disciplina le attività di verifica delle condizioni di staticità attuali: i fabbricati esistenti sono raggruppati per probabile livello di rischio attuale sulla scorta delle informazioni e delle conoscenze sulle caratteristiche geotecniche e idrogeologiche del suolo; essi sono sottoposti, secondo le priorità temporali definite da ogni Amministrazione comunale, secondo un crono programma definito in base al livello di rischio, predisposto dai comuni entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge, a verifica obbligatoria della loro condizione statica, anche con riferimento alle disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n° 3274, art. 2 commi 3, 4. Scaduto tale termine la Giunta Regionale esercita i poteri sostitutivi per il compimento degli atti necessari.

L’art. 7 disciplina i casi di interventi sulle strutture esistenti, quali gli aggregati e le sopraelevazioni. Nel caso di interventi sulle strutture aventi funzione statica degli edifici esistenti, sia pubblici o di uso pubblico, che privati, che riguardino in particolare le sopraelevazioni e gli aggregati, così come definiti dal Cap. 8 del D.M. 14.01.2008, diviene obbligatorio redigere il progetto di messa in sicurezza delle unità strutturali sottostanti ed adiacenti, anche nel caso che riguardino proprietà diverse; il progetto di messa in sicurezza statica delle unità strutturali sottostanti e adiacenti fa parte del progetto strutturale dell’intero fabbricato e dovrà essere controfirmato da tutti i proprietari cointeressati e trasmesso all’Ufficio tecnico del comune di pertinenza, per gli adempimenti previsti dal D.P.R. 380/2001.

L’art. 8 prevede che per gli interventi di demolizione non è consentito alcun avvio dei lavori riguardante fabbricati o porzioni di essi in assenza del progetto di messa in sicurezza statica di fabbricati che ricadono direttamente in zone di influenza diretta di tali opere di demolizione. Il progetto di messa in sicurezza statica è trasmesso all’Ufficio tecnico comunale per gli adempimenti previsti in adempimento alle procedure vigenti di cui al D.P.R. n. 380/2001, unitamente al piano della sicurezza e al piano delle demolizioni che dovrà prevedere anche le relative modalità, i mezzi d’opera da utilizzare e le maestranze da impegnare. La comunicazione dovrà riportare il nominativo del designato tecnico coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

L’art. 9 dispone i compiti dei Comuni che devono provvedere alla identificazione degli immobili realmente a rischio. Ogni Comune organizza, sulla base degli elementi conoscitivi rinvenibili dai fascicoli pervenuti, apposita banca dati relativa alla condizione e conservazione dello stato del patrimonio edilizio comunale censito e alla identificazione degli immobili a rischio, trasmettendo con cadenza semestrale apposito documento di monitoraggio all’Ufficio sismico e geologico, istituito presso il Servizio regionale LL.PP.

L’art. 10 stabilisce criteri per la sorveglianza e fissa le sanzioni riguardanti l’omesso adempimento alle prescrizioni di legge. I Comuni provvedono a comminare una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5000 ai soggetti inadempienti e per ogni anno successivo in cui perduri l’inadempimento, salvo che – previa diffida – gli obbligati non adempiano e a seguito di ciò si estingue anche la sanzione. Circa gli immobili comunali, il potere sanzionatorio spetta alla Regione sia pur incrementato. I fondi derivanti dalle sanzioni sono vincolati in un fondo diretto a contribuire alle spese necessarie per l’adeguamento alle disposizioni della legge per soggetti obbligati e con condizione reddituale insufficiente per farvi fronte.

L’art. 11 fissa i criteri per l’elaborazione degli aggiornamenti.

L’art. 12 prevede che i Comuni, previa specifica regolamentazione, possano incentivare la formazione del fascicolo del fabbricato.

Dichiarazione di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.

Testo articolato:

Art. 1

Principi e finalità

  1. La Regione Puglia, a tutela della pubblica e privata incolumità, persegue una politica mirata alla conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio a salvaguardia della sicurezza e della qualità delle strutture, nonché del buon governo del territorio.
  2. In ossequio ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra Regione e Comuni, la presente legge consegue gli obiettivi di cui al comma 1 anche attraverso:
    1. un sistema integrato e informatizzato per la conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio esistente, con particolare attenzione agli edifici strategici, ai fini di protezione civile e del rischio rilevante in relazione alle azioni sismiche;
    2. una politica di prevenzione e protezione dai rischi di eventi calamitosi mediante l’individuazione di modalità di attuazione che sensibilizzino anche i soggetti privati interessati.

Art. 2

Definizioni

1.La normativa statale definisce le nozioni di fabbricato, aggregato, fabbricati di nuova costruzione, fabbricati esistenti e proprietari.

Art. 3

Fascicolo del fabbricato e sua obbligatorietà

  1. Il fascicolo del fabbricato è obbligatorio per gli immobili pubblici e privati di nuova costruzione ed è redatto in formato cartaceo o in formato elettronico, quale strumento operativo idoneo al perseguimento delle finalità definite all’articolo 1, a cura dei proprietari in forma unica.
  2. Il fascicolo riferito a un fabbricato strutturalmente indipendente e alle sue pertinenze deve contenere tutte le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica, nonché i dati dei relativi atti autorizzativi, nonché gli estremi e l’oggetto degli atti autorizzativi comunque denominati.
  3. Il fascicolo deve essere aggiornato in occasione di ogni lavoro o di modifica significativa dello stato di fatto e/o della destinazione d’uso dell’intero fabbricato o di parte di esso. L’aggiornamento deve essere effettuato anche nel caso di lavori eseguiti da enti erogatori di pubblici servizi (luce, acqua, gas, telefono, ecc.). In ogni caso compete al soggetto obbligato l’aggiornamento nel termine perentorio di dieci anni dall’ultimo deposito della scheda di sintesi di cui al comma 5.
  4. II fascicolo relativo ai fabbricati pubblici, completo di tutti gli elaborati, deve essere depositato presso l’amministrazione pubblica responsabile e tenuto, in copia, presso l’edificio, a disposizione per ogni controllo da parte delle autorità competenti. In caso di fabbricato privato, il fascicolo deve essere depositato presso l’amministrazione pubblica responsabile e tenuto, in copia, presso l’amministratore del condominio ovvero, in sua mancanza, presso il proprietario o uno dei proprietari all’uopo delegato e deve essere a disposizione per ogni controllo da parte delle autorità competenti.
  5. Una sintesi delle informazioni contenute nel fascicolo è riportata in una scheda, denominata “Scheda di sintesi”, suscettibile di trattamento informatizzato, da aggiornare contestualmente al fascicolo del fabbricato. La scheda e i suoi aggiornamenti sono inviati al comune di competenza, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di formazione e, nel caso previsto dal comma 7, al Servizio regionale competente.
  6. Per i fabbricati esistenti elencati nella deliberazione di Giunta regionale 31 maggio 2011, n. 1214, pubblici o privati a uso pubblico, la redazione del fascicolo del fabbricato è obbligatoria e deve essere effettuata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con quanto richiesto dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), e con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 4

Facoltà di redazione del fascicolo del fabbricato

  1. E’ facoltà per i comuni di estendere l’obbligatorietà della redazione del fascicolo anche per i fabbricati pubblici non elencati nella deliberazione di Giunta regionale 31 maggio 2011, n. 1214 e privati esistenti, ricadenti in aree instabili o potenzialmente instabili, considerate a pericolosità geomorfologica e a rischio di dissesto idrogeologico legato alla possibile subsidenza del suolo, così come individuate dagli atti di indirizzo dell’Autorità di Bacino della Puglia e dal Piano di assetto idrogeologico. In tal caso, il fascicolo del fabbricato deve essere integrato da apposita analisi di stabilità.
  2. E’ facoltà dei comuni estendere l’obbligatorietà della redazione del fascicolo anche per i fabbricati privati esistenti ricadenti nelle zone ad alta sismicità classificate “1” e “2”, ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20.3.2003 n. 3274. In tal caso, il fascicolo del fabbricato deve essere integrato da una valutazione di sicurezza alle azioni sismiche.

Art. 5

Scheda informativa per i fabbricati esistenti

  1. 1.  Per tutti i fabbricati esistenti per i quali non è obbligatoria la redazione del fascicolo del fabbricato, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere redatta, a cura dei proprietari, la “Scheda informativa” del fabbricato, il cui modello è predisposto dalla Regione Puglia e nella quale sono riportati i seguenti dati:
    1. anno di costruzione;
    2. titolo abilitativo;
    3. provvedimenti autorizzativi;
    4. destinazione d’uso delle unità immobiliari;
    5. tipologia della struttura portante dell’edificio;
    6. tipologia degli orizzontamenti (solai, volte, di copertura ed interpiano);
    7. numero dei piani;
    8. categoria del terreno di fondazione (decreto ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008, punto 3.2,“Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni“);
    9. interventi di modifiche strutturali eventualmente eseguiti e loro titoli autorizzativi;
    10. estremi del collaudo statico;
    11. estremi del certificato di abitabilità e/o d’uso;
    12. referto tecnico di verifica della condizione statica attuale.
  1. 2.  La scheda informativa è custodita dal proprietario o dall’amministratore del condominio, deve essere a disposizione per ogni controllo da parte delle autorità competenti e deve essere allegata ai progetti di manutenzione straordinaria, recupero, restauro, ristrutturazione, ampliamento in orizzontale e verticale, da sottoporre a Permesso di Costruire, SCIA, DIA o CIL.
  2. 3.  La scheda informativa deve essere aggiornata ogni qualvolta mutino i dati in essa riportati, con indicazione delle delibere di assenso dei condomini per gli interventi eseguiti sulle strutture da parte del singolo condomino. In ogni caso compete al soggetto obbligato l’aggiornamento nel termine perentorio di dieci anni dalla data dell’ultimo deposito della scheda informativa.
  3. 4.  I singoli dati richiesti ai sensi del comma 1 devono essere indicati solo ove richiesti dalla legislazione vigente all’epoca della costruzione.

Art. 6

Verifica condizione statica attuale

  1. I comuni, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento alle disposizioni di cui all’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20.3.2003 n. 3274, articolo 2, commi 3 e 4, provvedono a raggruppare i fabbricati esistenti per probabile livello di rischio attuale (strutturale, geologico, e idrogeologico del suolo), sulla base delle informazioni e delle conoscenze delle caratteristiche geotecniche e idrogeologiche del suolo. Entro lo stesso termine, i comuni predispongono un cronoprogramma definito in base al livello del rischio, finalizzato alla sottoposizione dei fabbricati interessati alla verifica obbligatoria della loro condizione statica. L’atto di raggruppamento e il relativo cronoprogramma devono essere trasmessi al Servizio regionale competente.
  2. La verifica delle condizioni statiche dei fabbricati, effettuata da un tecnico con idoneo titolo professionale, deve essere a disposizione per ogni controllo da parte delle autorità competenti ed è svolta nel termine perentorio di tre mesi dalla data di approvazione del cronoprogramma comunale, al fine di accertare l’eventualità di probabili dissesti statici in corso e relativi rischi.
  3. A conclusione delle operazioni di verifica, il professionista incaricato redige una relazione tecnica finale che, a cura del committente, è trasmessa al comune di competenza.
  4. Il tecnico incaricato, ove necessario, propone nella relazione ulteriori fasi di approfondimento conoscitivo e controlli specialistici, nonché i conseguenti interventi idonei a ripristinare le condizioni di sicurezza del fabbricato. Può altresì proporre un piano di corretta manutenzione del fabbricato per migliorarne il livello qualitativo.
  5. La relazione tecnica non sostituisce i certificati prescritti dalla legge in materia di edilizia e ha valore di atto ricognitivo sulla condizione statica attuale dell’edificio.
  6.  Scaduto il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi per il compimento degli atti necessari a spese dell’amministrazione inadempiente, previa notifica ai comuni interessati di comunicazione di avvio del relativo procedimento e valutate eventuali osservazioni prodotte.

Art. 7

Aggregati e sopraelevazioni

  1. Nel caso di interventi sulle strutture aventi funzione statica dei fabbricati esistenti, privati, pubblici o di uso pubblico che riguardino, in particolare, le sopraelevazioni e gli aggregati, così come definiti dal cap. 8 del Decreto ministeriale 14 gennaio 2008, è obbligatorio redigere il progetto di messa in sicurezza delle unità strutturali sottostanti e adiacenti, anche se attinenti a proprietà diverse.
  2. Il progetto di messa in sicurezza statica di cui al comma 1è da ritenersiparte del progetto strutturale dell’intero fabbricato ed è trasmesso all’Ufficio tecnico del comune di pertinenza, per gli adempimenti previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 8

Demolizioni

  1. Non è consentita alcuna demolizione di fabbricati o porzioni di essi in assenza del progetto di messa in sicurezza statica di fabbricati che ricadono direttamente in zone di influenza diretta di tali opere di demolizione.
  2. Il progetto di messa in sicurezza statica di cui al comma 1 è trasmesso all’Ufficio tecnico comunale per gli adempimenti previsti in relazione alle procedure vigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, unitamente al piano della sicurezza e al piano delle demolizioni, che deve prevedere anche le relative modalità operative, i mezzi d’opera da utilizzare e le maestranze da impegnare. La comunicazione deve riportare il nominativo del designato coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 9

Compiti dei Comuni

  1. In relazione alla facoltà cui è fatta riserva dall’articolo 4, comma 1, i comuni provvedono alla identificazione degli immobili realmente a rischio.
  2. Ogni comune organizza, sulla base degli elementi conoscitivi rinvenibili dai fascicoli pervenuti, nonché dalle schede informative, apposita banca dati relativa alla condizione e conservazione dello stato del patrimonio edilizio comunale censito e alla identificazione degli immobili a rischio, trasmettendo con cadenza semestrale un documento di monitoraggio al Servizio regionale competente in materia di rischio sismico e geologico.

Art. 10

Sorveglianza e sanzioni

  1. I comuni provvedono a comminare una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5000 ai soggetti inadempienti, e per ogni anno successivo in cui perduri l’inadempimento, rispetto agli obblighi e ai relativi termini stabiliti dagli articoli 3 e 5 e dai commi 2 e 3 dell’articolo 6, salvo quanto previsto dal comma 4.
  2. Gli immobili ritenuti a rischio devono essere oggetto di messa in sicurezza da parte dei proprietari, nelle more del successivo recupero strutturale e funzionale.
  3. Qualora venga accertato da parte dell’amministrazione comunale interessata la mancata messa in sicurezza dei fabbricati di cui al comma 2, si procede alla dichiarazione di inagibilità e allo sgombero forzato degli edifici. Alla messa in sicurezza provvede l’amministrazione comunale interessata con spese a carico del proprietario inadempiente.
  4. I comuni, accertato l’inadempimento agli obblighi e relativi termini stabiliti agli articoli 3 e 5 e ai commi 2 e 3 dell’articolo 6,provvedono a diffidare all’adempimento il soggetto obbligato e a comminare le sanzioni previste dal comma 1. L’adempimento nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica della diffida comporta l’estinzione della sanzione pecuniaria per dettato di legge.
  5. Per il patrimonio edilizio realizzato abusivamente, non oggetto di condono, per il quale sia accertata una situazione di rischio, deve essere disposta la immediata demolizione da parte dell’amministrazione comunale interessata, da eseguirsi a cura e spese del soggetto titolare del diritto di proprietà.
  6. In relazione al patrimonio edilizio comunale le sanzioni per l’inadempimento agli obblighi di cui agli articoli 3 e 5 e ai commi 2 e 3 dell’articolo 6 sono comminate dalla Regione, con le stesse modalità previste dai commi 1 e 4 del presente articolo e con apparato sanzionatorio incrementato a 5000 euro nel minimo e 50.000 euro nel massimo, previa comunicazione obbligatoria dell’ente locale al Servizio regionale competente in materia di rischio sismico e geologico degli immobili di proprietà esistenti e di progetto.
  7. Il mancato adempimento all’obbligo previsto dal comma 1 dell’articolo 6 comporta l’esercizio dei poteri sostitutivi della Regione, a spese del comune inadempiente, attraverso un commissario ad acta nominato dalla Giunta regionale.
  8. Il mancato adempimento agli obblighi di cui alla presente legge comporta il divieto di erogazione di contributi e/o benefici finanziari pubblici per interventi di qualsiasi natura sui fabbricati oggetto della presente legge.
  9. I proventi delle sanzioni previste dai commi 1, 4 e 6, confluiscono in un apposito capitolo di bilancio dei Comuni e della Regione, denominato “Fondo sicurezza dei fabbricati”, la cui destinazione è vincolata a contribuire alle spese necessarie per l’adeguamento alle disposizioni della presente legge per soggetti obbligati e con condizione reddituale insufficiente a farvi fronte. Le griglie reddituali per accedere al fondo sono stabilite con delibera della Giunta regionale.

Art. 11

Aggiornamento

  1. La Regione, sulla base della elaborazione dei dati pervenuti dai comuni e degli indicatori desumibili, adegua le azioni di indirizzo e di coordinamento ascritte alla propria competenza in materia.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può avvalersi del supporto tecnico di soggetti pubblici e privati che abbiano maturato specifica e documentata competenza specialistica in materia di gestione del patrimonio edilizio e di prevenzione dal rischio sismico, da selezionarsi da un elenco di esperti da aggiornarsi ogni due anni.

Art. 12

Incentivi

  1.    I comuni, previa specifica regolamentazione, possono incentivare la formazione del fascicolo del fabbricato, ove non obbligatorio, anche mediante la proporzionale riduzione delle imposte comunali gravanti sugli immobili, in rapporto alla condizione economica dei soggetti privati interessati, di una aliquota commisurata all’onorario e alle spese professionali da liquidarsi in favore dei tecnici incaricati di procedere alla compilazione del fascicolo, ripartiti proporzionalmente ai valori delle unità immobiliari sottoposte a esame.
  2.    Per i fabbricati da sottoporre a verifica obbligatoria della condizione statica attuale i comuni possono prevedere altresì la concessione di contributi in favore dei proprietari dei fabbricati privati, a fronte di spese sostenute dagli stessi per onorari professionali, controlli specialistici e interventi idonei a ripristinare le condizioni di sicurezza del fabbricato. I comuni disciplinano con appositi bandi l’ammontare dei contributi e le modalità di relativa erogazione.

 

I CONSIGLIERI PROPONENTI

Fabiano Amati

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Michele Mazzarano

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Edilizia sicura: fascicolo del fabbricato, presentata proposta di legge

I consiglieri regionali del Pd, Fabiano Amati e Michele Mazzarano (presidente del gruppo), hanno presentato questa mattina una proposta di legge per l’istituzione del cosiddetto “fascicolo del fabbricato”, fissando una serie di disposizioni in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni sia pubbliche che private. La pdl riproduce il testo della legge regionale n. 27 del 2014, poi abrogata a seguito delle eccezioni di illegittimità costituzionale avanzate dal Governo nazionale con un ricorso presentato nel luglio dello stesso anno. Lo stesso è stato, poi, ritenuto estinto con ordinanza del Giudice delle leggi il 15 aprile 2015.

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Riforma consorzi bonifica, Amati: “Testo comandato da un dio rivoluzionario”

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“Sui Consorzi di bonifica c’è finalmente un testo comandato da un dio rivoluzionario. Certo, ha bisogno di qualche riflessione per asciugarlo un po’, stabilire qualche automatismo più stringente e qualche accelerazione, ma il più della riforma è su carta.”
Lo dichiara il Presidente della commissione regionale bilancio Fabiano Amati, commentando il disegno di legge in materia di “Norme straordinarie sui Consorzi di bonifica approvato ieri dalla Giunta regionale.
“Si scinde l’attività di bonifica da quella irrigua; si sopprimono i quattro Consorzi commissariati, ricostituendoli in un unico consorzio semi regionale (Consorzio di bonifica Centro sud); si regolamenta senza violare diritti e aspettative il regime del personale a tempo indeterminato e determinato, introducendo meccanismi di transito nei nuovi soggetti e di favore per l’esodo di dipendenti in esubero; si puntualizzano norme per risanare il debito, favorendo transazioni e salvaguardando gli equilibri del bilancio regionale con riferimento ai contributi erogati negli anni scorsi. Ma soprattutto si pone sotto l’egida di AQP le opere idrauliche e la loro gestione, attraverso l’individuazione del Direttore generale di AQP quale DG della Agenzia Regionale per l’Acqua in Agricoltura (ARAIA), pronta comunque a sciogliersi nella stessa AQP o in una sua società collegata.
Certo, c’è la necessità di meditare un po’ sulla scelta di organizzare l’irrigazione nella nuova Agenzia, sia pur come fatto temporaneo, o se preferire sin da subito l’incardinamento immediato in AQP del servizio irriguo. È questa, però, una scelta da farsi con molta attenzione, perché sulla riforma grava la necessità di tenere assieme diverse norme di settore, a partire da quelle statali sui consorzi, sul demanio idraulico, sul diritto del lavoro, sui principi di contabilità pubblica e sulle società interamente pubbliche in forza di concessione. Devo però riconoscere che anche questi aspetti complessi e plurimi sono stati gestiti nel testo con prudenza e competenza, senza indulgenza verso i facili proclami.
Ora speriamo solo che si riesca a compiere una approfonditissima riflessione in tempi brevissimi, perché il tempo utilizzato per riformare non è mai un optional. Se di riforma trattasi.”

Ecotassa: destinazione straordinaria ai Comuni. Sì alla pdl Amati

“Soldi ai Comuni per compensare gli extra costi che stanno sostenendo per portare i rifiuti fuori regione ed evitare di mettere mani nelle tasche dei cittadini. Oggi in V commissione è stata approvata la Pdl da me presentata che prevede l’utilizzo dei fondi dell’ecotassa. Un altro passo per aiutare i Comuni”.

Lo dichiara il Presidente della commissione bilancio Fabiano Amati al termine dei lavori in V commissione dopo l’ok alla destinazione straordinaria dell’ecotassa ai Comuni come proposto della pdl del consigliere Pd.

“Questo è un modo, rispettando la destinazione del gettito da ecotassa, per compensare attraverso progetti finalizzati al risanamento ambientale e alla migliore raccolta dei rifiuti. Ovviamente in questo periodo particolare in cui siamo immersi nell’ennesima ‘crisi rifiuti’, dalla quale stiamo cercando faticosamente di venir fuori, questa se non è una risoluzione definitiva, almeno è un calmante: se ben gestita, calma gli ulteriori prelievi dei Comuni a mezzo Tari dalle tasche dei cittadini. Così il governo regionale può dare un altro segnale positivo e auguriamoci che arrivi al più presto in Consiglio per l’approvazione”.

 

 

Acqua da bere dai liquami: 300 mila euro per Lago Forcatella

“Dai liquami acqua da bere. L’impianto di affinamento delle acque reflue di Fasano è stato individuato per un progetto sperimentale di potabilizzazione delle acque reflue. Chissà che anche questa innovazione non ci educhi ad abbattere definitivamente l’ultimo tabù rimasto: la nostra cacca e la nostra pipì”.

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Nuovo ospedale Monopoli–Fasano, Amati scrive a Renzi e ministri competenti per intervento urgente

“Sul nuovo ospedale Monopoli-Fasano non possiamo permetterci nemmeno il rischio di ritardare. Per questo ho inviato oggi una richiesta di intervento al Presidente Renzi e ai ministri Delrio e Lorenzin per evitare ritardi nel cronoprogramma a causa dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti che allungherebbe i tempi di realizzazione”.

Lo comunica il consigliere regionale Fabiano Amati che in giornata ha inviato una richiesta urgente di intervento al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio, al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e per conoscenza al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e all’Assessore regionale alle Infrastrutture Giovanni Giannini. 

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Ddl rifiuti, Amati: “Portiamo in Consiglio un provvedimento per iniziare a risolvere l’emergenza”

image“Abbiamo ritirato tutti gli emendamenti, approvando il ddl sulla gestione del ciclo dei rifiuti, così come era stato adottato dal Governo regionale. Ma abbiamo impegnato quest’ultimo a prendere in considerazione tutte le osservazioni che sono state formulate alla commissione, in particolare quelle

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Emergenza rifiuti: “Governance regionale e distribuzione proventi ecotassa ai comuni”

“I rifiuti sono un’emergenza e perciò non sono ammessi conservatorismi, indugi e benaltrismo. Abbiamo due necessità immediate: darci finalmente una governance unitaria di livello regionale e distribuire in via eccezionale ai comuni i proventi dell’ecotassa, per risarcirli dagli extra costi per il conferimento”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati.
 
“Non appena questi due provvedimenti saranno approvati, senza perdere tempo in dibattiti da posizionamento politico, ci toccherà il secondo passo. Modificare il Piano regionale dei rifiuti e contemporaneamente aprirci alla realizzazione delle più avanzate soluzioni impiantistiche, mettendoci alle spalle la credulità e le più balzane teorie economiche ed ecologiche che girano attorno ai rifiuti.
Nella parte dell’impiantistica un grande ruolo deve svolgerlo AQP, azienda pubblica finanziariamente sana e di grande potenza tecnico-organizzativa, raccogliendo la sua propensione ad essere sul mercato come una potente multiutility. In passato qualche esperienza politica fu intralciata in questo progetto un po’ visionario, perché destabilizzava il potere e le sue forme di esercizio. Oggi non si tratta più di una profezia ma di una necessità”.