PROPOSTA DI LEGGE
“Consigli, commissioni e comitati: semplificazione dei procedimenti amministrativi”
RELAZIONE
La proposta di legge contiene alcune norme di semplificazione del procedimento amministrativo.
Non sfugge il carattere molto parziale dell’attività di semplificazione che si propone, al cospetto della necessità di conseguire interventi più ampi, magari favoriti da analoga determinazione del legislatore nazionale: sono abbondanti le implicazioni reciproche tra legislazione nazionale e regionale, tali da rendere abbastanza arduo il compito di presentazione di un progetto organico.
C’è da dire, inoltre, che ove si volesse ambire ad un intervento legislativo esaustivo sul complesso di norme procedimentali bisognevoli di semplificazione, si rischierebbe di procrastinare il tempo necessario al più approfondito esame di merito anche su questioni che non comportano particolare complessità tecnico-giuridica, come per quelli oggetto della presente proposta, frustrando la necessità ampiamente condivisa di agire con immediatezza almeno sugli argomenti tecnicamente meno controversi.
Sulla base di questa premessa, allora, appare opportuno procedere sulla ‘via’ della semplificazione possibile (‘passo dopo passo’), senza mai confondere, in ogni caso, le norme sul procedimento amministrativo con quelle poste a presidio (nel merito) di beni pubblici prioritari, quali per esempio l’ambiente ed il paesaggio, che debbono essere salvaguardati sempre e addirittura con maggiore vigore, posto che la sensibilità già accentuata dovrebbe assicurare un ulteriore salto di qualità su tutti gli aspetti d’inquinamento e distruzione non percepibili dall’occhio umano; è pertinente in questo senso il richiamo alla protezione dei beni comuni dalle aggressioni inquinanti e distruttive che provengono dal cattivo ed irresponsabile uso del sottosuolo.
In questo solco e con la speranza che il processo di semplificazione possa sempre arricchirsi di giorno in giorno con altre proposte di legge, che ‘strada facendo’ raggiungano livelli di condivisione e siano coerenti col più generale proposito di semplificazione, abbiamo ritenuto di concentrare questo primo intervento legislativo sulla soppressione di organismi collegiali che svolgono funzioni amministrative tecnico-consultive, avendo cura di attribuire le relative funzioni agli uffici che rivestono preminente competenza nella materia, ovvero agli uffici tecnici comunali; è quest’ultimo il caso dell’Autorità di Bacino per i pareri c.d. minori, il cui tempo di espressione allunga i tempi della definizione delle pratiche edilizie.
Nello specifico la proposta di legge si rassegna con le seguenti caratteristiche.
L’art. 1 riveste i caratteri di norma generale, nell’impossibilità oggettiva per il legislatore di avere piena cognizione dei molteplici organismi collegiali in attività. Per ovviare a ciò si è ritenuto di attribuire alla Giunta regionale il compito di deliberare, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, l’individuazione degli organi collegiali con funzioni amministrative ritenute indispensabili, e di tanto deve essere fornita puntuale motivazione, determinando un meccanismo automatico di soppressione per quelli non dichiarati indispensabili per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Naturalmente, l’ambito oggettivo d’intervento della Giunta regionale non potrà che essere limitato agli organismi collegiali previsti da leggi ed atti amministrativi regionali.
Con l’art. 2 ed in coerenza con un processo di semplificazione avviato qualche mese con la soppressione del Comitato urbanistico regionale (CUR), si propone la soppressione di quattro organismi collegiali, con funzioni tecnico-consultive in materia di lavori pubblici, ambiente e difesa del suolo.
Con l’art. 3, come già detto, si provvede ad attribuire agli uffici tecnici comunali le funzioni amministrative per gli interventi c.d. minori, così come previsti dagli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 15 delle NTA del Piano di Assetto Idrogeologico, salvo che gli stessi comuni non richiedano espressamente e motivatamente l’espressione del relativo parere all’Autorità di Bacino.
Con l’art. 4 si regolano, invece, i profili di transitorietà che le norme proposte fanno emergere.
E’ ovvio, come già peraltro detto, che ben altre e più corpose potranno essere le proposte di semplificazione, ed è proprio per questo che all’atto del deposito della presente proposta non nascondiamo l’ambizione che possano seguire altre iniziative, per meglio corredare le ambizioni di trasparenza, celerità ed economicità del procedimento amministrativo, che questa proposta in ogni caso e preliminarmente sottende.
PROPOSTA ARTICOLATA
Art. 1 – Organismi collegiali indispensabili
La Giunta regionale entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno ed al fine di recuperare efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi e/o conseguire risparmi di spesa, individua con puntuale motivazione i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione regionale o dell’ente interessato.
La disposizione del comma precedente si applica agli organismi collegiali previsti da leggi o atti amministrativi regionali.
Gli organismi non identificati come indispensabili ai sensi del comma 1° sono soppressi a decorrere dal mese successivo all’emanazione del provvedimento e le relative funzioni sono attribuite all’ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
Art. 2 – Soppressione di consigli, commissioni e comitati
Al fine di conseguire risparmi di spesa e/o recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, sono soppressi i consigli, commissioni e comitati previsti dall’art. 11 della L.R. n. 13 del 2001 (Consiglio regionale dei lavori pubblici), dall’art. 3 della L.R. n. 14 del 2007 (Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali), dall’art. 28 della L.R. n. 11 del 2001 (Comitato per la VIA), dall’art. 6 della L.R. n. 19 del 2002 (Comitato tecnico ADB).
Le funzioni amministrative degli organismi collegiali soppressi ai sensi del comma 1° sono attribuite all’ufficio che riviste preminente competenza nella materia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 – Delega di funzioni
In deroga all’art. 8 comma 1° lett. l) della L.R. n. 19 del 2002 e limitatamente al territorio regionale della Puglia, l’espressione del parere tecnico previsto dagli articoli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 15 delle norme tecniche d’attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) è attribuita alla competenza degli uffici tecnici comunali, salvo che il Comune interessato non richieda l’adempimento all’Autorità di Bacino della Puglia, allegando all’istanza adeguata motivazione.
Art. 4 – Norma transitoria
In sede di prima applicazione dell’art. 1, la delibera della Giunta regionale deve essere adottata entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L’attribuzione di funzioni prevista dall’art. 3 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge anche per l’espressione degli adempimenti già richiesti all’Autorità di Bacino della Puglia e non ancora espressi.
I CONSIGLIERI REGIONALI PROPONENTI
FABIANO AMATI
DONATO PENTASSUGLIA
GIUSEPPE ROMANO
MARIO LOIZZO
ANTONIO MANIGLIO
NICOLA MARMO
RUGGIERO MENNEA
MAURIZIO FRIOLO
FRANCESCO DAMONE
SALVATORE NEGRO
ANDREA CAROPPO
FRANCESCO OGNISSANTI
AURELIO GIANFREDA
DONATO PELLEGRINO
ANTONIO MARTUCCI
MICHELE VENTRICELLI
IGNAZIO ZULLO
ANTONIO CAMPOREALE
SERGIO BLASI
SAVERIO CONGEDO
GIOVANNI EPIFANI