Pdl: “Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica”
Al Sig. Presidente del Consiglio regionale della Puglia
Dott. Onofrio Introna
S E D E
Oggetto: Invio relazione e proposta di legge “Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica”.
Si inviano, in allegato alla presente, relazione e proposta di legge “Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica”, presentata unitamente ai Consiglieri regionali Marmo, Pellegrino, Maniglio, De Gennaro, Congedo, Boccardi, Romano, Bellomo, Pentassuglia, Marino, Epifani, Mennea, Negro, Lemma, Friolo, Martucci, Caroppo, Monno, Mazzarano e Sala, cui primo firmatario è lo scrivente.
Cordiali saluti.
Fabiano Amati
RELAZIONE
Lo sport costituisce una straordinaria risorsa sociale, culturale e socio-economica, la cui valorizzazione è di notevole efficacia per la promozione del benessere della persona.
Lo sport è uno strumento indispensabile di prevenzione, benessere psico-fisico, educazione e socializzazione; oltre il 60% degli italiani è dedito ad una qualche forma di attività fisico-motoria-sportiva. La visita medico-sportiva, dopo l’abolizione della visita di leva, di fatto rimane il più importante presidio di “medicina preventiva”: attualmente, su circa 250.000 atleti agonisti pugliesi solo poco più di 36.000 (appena il 15%) si sottopone a visita medico-sportiva di idoneità per attività agonistica prevista per legge, mentre tutti gli altri partecipano a campionati e competizioni sportive senza la necessaria visita preventiva, con enorme rischio di gravi incidenti in campo.
Con la presente proposta di legge la Regione intende ampliare maggiormente le opportunità di tutela dei cittadini che praticano lo sport e le attività motorie, mediante la semplificazione delle procedure finalizzate all’accertamento e al rilascio delle certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica di cui al DM 18.02.1982 e successive modificazioni “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”, estendendo la facoltà di rilascio delle suddette certificazioni di idoneità ai centri medici privati diretti da medici specialisti in medicina dello sport, previa loro iscrizione ad apposito albo istituito e gestito dalla struttura amministrativa regionale competente per materia, dell’Assessorato regionale alla salute.
La tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica è disciplinata dall’art. 5, ultimo comma, D.L. 30.12.1979 n. 663 convertito nella Legge 29.2.1980 n. 33, e dal D.M. del 18.2.1982″, che l’ art. 5, ultimo comma, D.L. 30.12.1979 n. 663, convertito nella Legge 29.2.1980 n. 33, stabilisce che l’assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto disposto dall’art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d’intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità”.
Il D.M. 18.2.1982, all’art. 2 precisa: “L’accertamento di idoneità, relativamente all’età ed al sesso, per l’accesso alle singole attività sportive agonistiche viene determinato dai medici di cui all’art. 5, ultimo comma, del D.L. 663/1979, convertito in legge 33/1980”. La Circolare del Ministero della Sanità del 31.11.983 ha chiarito che “per medici della FMSI bisogna intendere coloro che lo Statuto della Federazione stessa definisce “soci ordinari” e cioè medici in possesso della specializzazione in medicina dello sport o dell’attestato ministeriale di cui alla legge n. 1099/71.”
La circolare del Ministero della Sanità del 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CP/643, ha dettato le linee guida per un’organizzazione omogenea della certificazione di idoneità alla attività sportiva agonistica sul territorio nazionale, prevedendo: “Le singole regioni e le province autonome, un base alle risorse disponibili, d’intesa con il CONI, scelgono la soluzione più idonea per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica nel loro territorio, secondo tre possibili moduli organizzativi, anche tra loro complementari, costituiti: dai servizi pubblici di medicina dello sport; 2) dai centri privati autorizzati ai sensi di legge; 3) dai singoli specialisti in medicina dello sport autorizzati a svolgere l’attività certificatoria in quanto operanti in locali adeguati. Le regioni e le province autonome, pertanto coerentemente e conseguentemente nel caso dei singoli medici identificano, tramite specifici elenchi aperti, gli specialisti titolari della funzione”.
La Regione Puglia non ha sinora adottato una propria legge regionale di disciplina, nel dettaglio, delle modalità di rilascio delle certificazioni mediche di idoneità all’attività sportiva agonistica ma, attraverso un atto (delibera n. 2234/1986 integrata con delibera n. 7513/1986) adottato dalla Giunta Regionale, e quindi non a contenuto normativo, ha riunito in un testo unico, la norma nazionale. Ne deriva, dunque, che non avendo la Regione Puglia disciplinato la materia con una propria legge, ciò comporta l’esclusione dei medici specialisti in medicina dello sport dalla categoria dei soggetti legittimati ai controlli per le attività sportive agonistiche. Tale indirizzo è stato ribadito nella nota protocollo 24/15374/ATP/3 del 21 dicembre 2006, nella quale si precisa che sono validi solo i certificati di idoneità emessi dai Centri di Medicina dello Sport della ASL e della FMSI convenzionati. e che,
le certificazioni rilasciate da medici specialisti in Medicina dello Sport che svolgono attività privata non sono valide”.
Ogni anno si registra la richiesta di centinaia di migliaia di certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica. Le poche strutture ed i pochi medici legittimati a rilasciare dette certificazioni, non sono sufficienti a dare risposta immediata ai tanti atleti che, spesso, prima di essere sottoposti a visita medica sono costretti ad attendere anche mesi, e quindi ad attività agonistica avviata.
In ragione di tutto quanto precede, considerato:
• che lo stesso Ministero della salute con Decreto 13 marzo 1995, all’art. 9, ha previsto che l’esercizio dell’attività sportiva professionista è subordinato al possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica ai sensi del citato art. 5 del decreto ministeriale 18 febbraio 1982 deve essere rilasciato solo da specialisti in medicina dello sport che operano presso i centri pubblici o privati di medicina dello sport autorizzati e accreditati dalle regioni o dalle province;
• che può operarsi attività emendativa alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 ” Interventi in materia sanitaria”, stante anche l’urgenza di provvedere nei termini sopra indicati, attesa la competenza regionale esclusiva in materia;
si presente l’allegata proposta di legge che non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale.
Fabiano Amati
PROPOSTA ARTICOLATA
Art. 1
Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 e successive modifiche e integrazioni “Interventi in materia sanitaria” è inserito il seguente:
“1 bis. In conformità a quanto già disciplinato dal decreto del Ministro della sanità 13 marzo 1995, “Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti”, i centri medici privati diretti da medici specialisti in medicina dello sport sono autorizzati al rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica, di cui al comma 1, previa loro iscrizione ad apposito albo gestito dalla struttura amministrativa regionale competente.”