Regolamento edilizio unico per tutti i comuni della Regione per garantire la concorrenza e i diritti civili e sociali. Per raggiungere tale finalità, in coerenza con l’intesa Stato-Regioni. La proposta di legge comporterà l’obbligo di adeguamento a carico dei comuni entro 180 giorni dall’entrata in vigore.
PROPOSTA ARTICOLATA
Art. 1
(Finalità)
- La presente legge regola il procedimento e i tempi di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo, così come recepito con Delibera della Giunta regionale 11 aprile 2017, n. 554, e i relativi allegati recanti le definizioni uniformi, contenuti nell’intesa della Conferenza unificata del 20 ottobre 2016 (“Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”).
- Il regolamento e i relativi allegati costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali.
Art. 2
(Adeguamento Comunale)
- I Comuni, con delibera del Consiglio comunale, devono adeguare i regolamenti edilizi comunali allo schema di regolamento edilizio tipo entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
- Trascorso il termine perentorio previsto dal comma precedente, la Giunta regionale nomina il segretario generale dei comuni interessati quale commissario ad acta, che provvede entro e non oltre trenta giorni dalla notifica dell’atto di nomina.
- Trascorso infruttuosamente anche il termine di cui al comma 2, il regolamento edilizio non adeguato cessa di avere effetti nelle parti incompatibili con lo schema di regolamento-tipo e il Comune inadempiente non può richiedere ed ottenere finanziamenti regionali, comunque denominati e salvo quelli obbligatori erogabili in forza di disposizioni legislative statali, sino ad avvenuto adeguamento.
- I comuni procedono alla formulazione del regolamento edilizio in conformità con le definizioni uniformi, provvedendo a mantenere invariate le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti ovvero adottati alla data di sottoscrizione dell’intesa di cui all’articolo 1 comma 1.
Art. 3
(Norma transitoria)
- Sino all’avvenuto adeguamento disciplinato dall’articolo 2, le determinazioni sui procedimenti edilizi devono fare riferimento alle disposizioni vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia, purché sia stata allegata la documentazione indispensabile prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e dagli strumenti urbanistici comunali.
- Non rientrano nella documentazione indispensabile di cui al comma precedente, ladocumentazione, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, le attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati, e la mancanza di atti di assenso, comunque denominati, che devono essere resi con il procedimento della conferenza di servizi anche nella sua forma semplificata o simultanea.
Fabiano Amati
Michele Mazzarano
Donato Pentassuglia