Proposta di legge sul fine vita TESTO INTEGRALE

In Puglia siamo stati i primi a presentare un testo (nel 2022) ed è all’ordine del giorno del Consiglio regionale da 35 sedute, ininterrottamente.

QUI IL TESTO INTEGRALE  PDL FINE VITA PUGLIA Pdf 

I motivi della mancata approvazione sono due: c’è chi dice “serve una legge nazionale”; il che sarebbe auspicabile ma non è ostativo alle leggi regionali, considerato che ogni giorno d’attesa condanna un uomo a non avvalersene e a soffrire per dolore e dignità perduta; c’è chi dice “la vita è sacra”; dimenticando però gli insegnamenti del cardinale Carlo Maria Martini e di Jurgen Moltman, teologo della speranza, quello de “Nella fine, l’inizio”.

In attesa del Parlamento, la legge regionale sul fine vita è necessaria, perché la sentenza additiva della Corte costituzionale del 2019 rende obbligatoria la prestazione a carico del servizio sanitario regionale.

Non farlo equivale a “violare” la legge.

Fine vita, Amati: “È questo il PD che mi piace e ringrazio il gruppo per l’impegno a sostenere la nostra comune proposta di legge. Subito in Consiglio”

“È questo il PD che mi piace e ringrazio il gruppo consiliare per l’impegno risoluto ad approvare la nostra comune proposta di legge sul fine vita, depositata il 7 ottobre 2022 e iscritta ininterrottamente da 35 sedute del Consiglio regionale. Su questo e su altri temi siamo nelle condizioni di ricominciare a fare tantissime proposte condivise, che tanto bene hanno portato alla Puglia e ai pugliesi.”

Lo dichiara il Consigliere regionale e assessore Fabiano Amati, promotore e primo firmatario della proposta di legge “Assistenza sanitaria per la morte serena e indolore di pazienti terminali”.

“Sul fine vita sarebbe spettato alla Puglia e al popolo pugliese il posto di campione d’Italia dei diritti civili, se solo il Consiglio regionale avesse approvato la mia vecchia proposta di legge, depositata il 7 ottobre del 2022 e iscritta dal 17 gennaio 2023 all’ordine del giorno dell’assemblea.

E a chi ha contrastato questa proposta di legge con questioni di carattere religioso ed etico, vorrei ricordare ancora una volta gli insegnamenti del cardinale Carlo Maria Martini e del teologo tedesco della speranza Jürgen Moltmann, quello del “Nella fine, l’inizio”.

“Le leggi regionali sul fine vita trovano il presupposto nell’osservanza di una sentenza della Corte costituzionale, ritenuta anche dal Ministero della Salute auto-applicativa e fonte di obblighi esecutivi a carico delle regioni, per cui è già da escludere in partenza il rischio di una sentenza d’incostituzionalità.

Nel merito, la sentenza della Corte costituzionale, la numero 142 del 2019, ha sottratto dall’alveo della responsabilità penale la condotta di assistenza alla morte in presenza di determinate condizioni e fatto salvo il diritto di obiezione di coscienza, facendo scaturire – anche in termini di rispetto della dignità della persona umana – il dovere delle strutture sanitarie e del personale sanitario di prestare tutta la più adeguata assistenza per conseguire uno scopo, la morte, fonte di minore afflizione e sofferenza rispetto a ogni cura e senza aver rinunciato prematuramente alle cure palliative.

Così posta la questione e riaffermando la competenza concorrente delle regioni in materia di tutela della salute, emerge dunque l’obbligo per le strutture sanitarie italiane, la cui gestione avviene com’è noto a livello regionale, di fornire il livello di assistenza riveniente dall’applicazione di norme statali, così come derivate da un giudizio di costituzionalità con cui è stata ampliata la sfera di non punibilità di una condotta sanzionata dall’art. 580 del codice penale e perciò aggiungendo una nuova prestazione assistenziale a carico del servizio sanitario nazionale e regionale.

La sentenza additiva di prestazioni della Corte costituzionale risulta peraltro bilanciata anche con riferimento all’articolo 81 della Costituzione, poiché la nuova prestazione è abbondantemente coperta dai Livelli essenziali di assistenza sia nella prospettiva delle cure comunque necessarie previste per i malati terminali e cronici, sia per la sua assimilabilità sotto il profilo meramente finanziario alle cure palliative.

Ora, subito in Consiglio”.

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Un primato negato in Puglia da due anni…

Firenze, 11 febbraio 2025

“Fine vita”, la Toscana è la prima regione in Italia a regolamentare la procedura per accedere al suicidio assistito.

IL COMMENTO

Una cocente delusione… spettava alla Puglia e al popolo pugliese il “primato” e ce lo siamo fatti sfuggire.

Sul fine vita spettava alla Puglia il posto di campione d’Italia dei diritti civili, se solo il Consiglio regionale avesse approvato la mia vecchia proposta di legge, depositata il 7 ottobre del 2022 e iscritta dal 17 gennaio 2023 all’ordine del giorno.
E a chi ha contrastato questa proposta di legge con questioni di carattere religioso ed etico, vorrei ricordare ancora una volta gli insegnamenti del cardinale Carlo Maria Martini e del teologo tedesco della speranza Jürgen Moltmann quello del “Nella fine, l’inizio”.

Mi scoccia molto non poter dire che la Puglia poteva essere, da oltre due anni, la prima regione italiana ad aver approvato una legge conforme a una sentenza della Corte costituzionale, riparando a clamorosi ritardi del Parlamento nazionale.
Le leggi regionali sul fine vita trovano il presupposto nelll’osservanza di una sentenza della Corte costituzionale, ritenuta anche dal Ministero della salute auto-applicativa e fonte di obblighi esecutivi a carico delle regioni, per cui è già da escludere in partenza il rischio di una sentenza d’incostituzionalità.
Nel merito, la sentenza della Corte costituzionale, la numero 142 del 2019, ha sottratto dall’alveo della
responsabilità penale la condotta di assistenza alla morte in presenza di determinate condizioni e fatto salvo il diritto di obiezione di coscienza, facendo scaturire – anche in termini di rispetto della dignità della persona umana – il dovere delle strutture sanitarie e del personale sanitario di prestare tutta la più adeguata assistenza per conseguire uno scopo, la morte, fonte di minore afflizione e sofferenza rispetto ad ogni cura e senza aver rinunciato prematuramente alle cure palliative.
Così posta la questione e riaffermando la competenza concorrente delle regioni in materia di tutela della salute, emerge dunque l’obbligo per le strutture sanitarie italiane, la cui gestione avviene com’è noto a livello regionale, di fornire il livello di assistenza riveniente dall’applicazione di norme statali, così come derivate da un giudizio di costituzionalità con cui è stata ampliata la sfera di non punibilità di una condotta sanzionata dall’art. 580 del codice penale e perciò aggiungendo una nuova prestazione assistenziale a carico del servizio sanitario nazionale e regionale.
La sentenza additiva di prestazioni della Corte costituzionale risulta peraltro bilanciata anche con riferimento all’articolo 81 della Costituzione, poiché la nuova prestazione è abbondantemente coperta dai Livelli essenziali di assistenza sia nella prospettiva delle cure comunque necessarie previste per i malati terminali e cronici, sia per la sua assimilabilìtà sotto il profilo meramente finanziario alle cure palliative.
E tutto questo era oggetto della mia proposta di legge presentata il 7 ottobre 2022 e ancora all’ordine del giorno del Consiglio regionale.

Fabiano Amati