“In alcuni reparti di radiologia abbiamo i macchinari, per esempio acceleratori lineari, ma non possono funzionare per mancanza di autorizzazione. E tutto questo perché sul fronte della tutela dalle radiazioni ionizzanti, la normativa regionale non si è ancora adeguata alle legislazioni europea ed italiana. Per questo ho depositato una proposta di legge.”
Lo dichiara il presidente della Commissione Bilancio e programmazione della Regione Puglia, Fabiano Amati.
“La Direttiva Euratom del 2013 che abroga le precedenti prevede in particolare che il responsabile della sorveglianza sanitaria possa richiedere che la sorveglianza prosegua anche dopo l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore, e inoltre che informi il lavoratore stesso riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa come avviene già oggi per l’esposizione all’amianto. Prevede anche limiti più stringenti per la radioattività naturale ed in particolare del Radon. Per quel che concerne l’aspetto delle competenze legislative regionali, in Puglia si riferisce al processo di autorizzazione all’utilizzo di apparecchiature radiologiche nei presidi ospedalieri, che allo stato sono già disponibili e probabilmente utilizzate senza autorizzazione. Inoltre – prosegue Amati – nella proposta ho voluto incidere sul processo di snellimento delle procedure, ampliando anche la platea cui la norma è indirizzata alle attività comportanti esposizioni non solo a scopo medico, come nella previsione normativa vigente, ma anche a medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso le strutture sanitarie. Nella parte più specificatamente legata ai nulla osta, la proposta di legge prevede il rilascio da parte del Comune nel cui territorio è ubicato l’insediamento entro 45 giorni dalla richiesta, e il successivo invio all’Organo tecnico che deve esprimersi entro 30 giorni. Successivamente il Comune ha 15 giorni per rilasciare il provvedimento finale. La proposta di legge prevede anche l’ipotesi di responsabilità da ritardo risarcibile per il mancato rilascio dell’autorizzazione nei termini previsti senza motivazioni che lo giustifichino.
Diverso l’iter previsto – spiega ancora Amati – per le domande di autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti, sia nel caso di sorgenti di radiazioni naturali sia di sostanze radioattive. Le domande in questo caso vanno presentate all’autorità regionale competente che le trasmette all’Organismo tecnico, sempre con tempistiche di risposta prestabilite: 60 giorni agli uffici tecnici, 30 all’autorità regionale per il provvedimento finale. Anche in questa procedura il mancato rispetto dei termini senza giustificazioni determina responsabilità da ritardo risarcibile. Non si tratta di individuare punizioni ma di assegnare responsabilità nella gestione dell’amministrazione pubblica”