Vaccinazione Covid, Amati: “Depositata proposta di legge per vaccinare tutti gli operatori sanitari”

“Ho depositato oggi una proposta di legge per vaccinare al Covid gli operatori sanitari, in coerenza e conformità con la normativa regionale approvata nella scorsa legislatura su iniziativa consiliare, poi dichiarata legittima dalla Corte costituzionale e inserita tra i prodotti legislativi più rari tra quelli vigenti in materia su tutto il territorio nazionale. L’approvazione rapida della proposta di legge determinerebbe un grosso aiuto, anche educativo, per procedere con determinazione sul lungo percorso utile a conseguire al più presto gli effetti della massima copertura vaccinale, che le leggi statali eccezionali e d’emergenza suggeriscono senza alcun dubbio o remora”.

Lo comunica il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati.

“La pandemia da Coronavirus -19 e la relativa produzione del vaccino, dotato della prova scientifica di efficacia così come accertato dalle autorità di regolazione, hanno riproposto antichi problemi sulle migliori modalità per conseguire, con idonea copertura vaccinale, il raggiungimento dell’immunità di comunità e realizzare – attraverso la vaccinazione degli operatori sanitari – standard di maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, in favore degli stessi operatori sanitari, dei loro colleghi, dei pazienti e dei loro familiari.
La vigente legge regionale riguarda la prevenzione e il controllo della trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività, e individua i reparti dove consentire l’accesso ai soli operatori che si siano attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) vigente per i soggetti a rischio per esposizione professionale. In particolare, le vaccinazioni tassativamente indicate per i soggetti a rischio per esposizione professionale sono quelle contro epatite B, morbillo, parotite, rosolia, varicella, difterite, tetano, pertosse, influenza e tubercolosi.
Nel corpo normativo vigente manca, tuttavia, una previsione in grado di estendere la medesima disciplina di sicurezza per prevenire il contagio con altre malattie di tipo infettivo, o addirittura pandemico, che dovessero insorgere nel frattempo e non raccolte – dunque – da alcuna disciplina normativa.
Per colmare tale lacuna ho presentato una proposta di legge, coerente con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 137/2019.
Poiché la legislazione regionale non può avere ad oggetto la regolazione degli obblighi vaccinali ma l’accesso ai reparti degli istituti di cura, la finalità della proposta è in buona sostanza quella di prevenire le epidemie in ambito nosocomiale, rimanendo così all’interno delle competenze regionali.
Tutte le disposizione regionali debbono quindi essere emanate – in via ordinaria – nell’ambito del PNPV vigente.
Per questo motivo un intervento legislativo regionale tout court, compiuto estendendo la normativa vigente alle sopravvenienze infettive, sarebbe assoggettabile a giudizio d’incostituzionalità per violazione delle attribuzioni statali, a meno che non si sostenga – ragionevolmente – che la pratica vaccinale per il Coronavirus sia inquadrabile tra quelle fortemente raccomandate, alla luce di un’interpretazione testuale e logico-sistematica di tutta la normativa eccezionale e d’emergenza e di tutti gli atti di amministrazione statale adottati per contrastare la diffusione del contagio e – da ultimo – per conseguire (in ragione del programma di approvvigionamento) il massimo numero di dosi del vaccino per coprire in modo capillare l’intera popolazione italiana, a cominciare dagli operatori sanitari e dai soggetti più deboli, facendo dunque emergere l’obbligo a carico delle regioni di favorire – nell’ambito della propria competenza concorrente – tutte le misure idonee a tenere in sicurezza la popolazione attraverso l’obiettivo minimo del raggiungimento dell’immunità di comunità e della massima sicurezza degli operatori sanitari, dei pazienti, dei loro familiari, degli altri operatori e della collettività, individuando dunque – in coerenza con le disposizioni regionali già vigenti – i reparti dove consentire l’accesso ai soli operatori che si siano attenuti alle indicazioni contenute negli atti di esecuzione della campagna vaccinale, indiscutibilmente integrativi – a tacer d’altro e dall’elencazione obiettiva di tragici dati di fatto – del PNPV”.

TESTO ARTICOLATO DELLA PROPOSTA

Articolo 1

(Operatori sanitari e vaccinazione anti-Coronavirus-19. Applicazione della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 27)

Le disposizioni di sicurezza previste, dalla Legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 e dal successivo regolamento attuativo, a carico degli operatori sanitari per prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività, si applicano anche per la vaccinazione anti-Coronavirus-19, purché la pratica di prevenzione sia prescritta in forma di obbligo o raccomandazione dalla legislazione statale, ovvero qualora la sua raccomandabilità possa intendersi derivata in coerenza con la legislazione statale eccezionale e d’emergenza, oppure sia prevista da atti amministrativi nazionali, comunque denominati, diretti a favorire la massima copertura vaccinale della popolazione e per questo aventi efficacia integrativa del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale.

Prima proposta di legge, Amati: “Cominciamo dalla legge sulla eco-edilizia, la proroga del Piano casa”

“Ho depositato la proposta di legge per prorogare il Piano casa anche per il 2021. È la prima proposta di legge della legislatura e coniuga, come è ormai chiaro, eco-edilizia, lavoro, piatti a tavola e legalità”.

Lo comunica il Consigliere regionale Fabiano Amati, presentatore della prima proposta di legge della XI legislatura in materia di proroga al 31.12.2021 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14.

“Non è per segnare un record che questa è la prima proposta di legge della legislatura, ma perché è stata l’unica legge che negli anni scorsi ha prodotto risultati economici da record. Come da record è stata l’utilità pratica e concreta delle disposizioni, più di tanti convegni benintenzionati, diretta a tutelare l’ambiente attraverso un’edilizia capace di non consumare nemmeno un centimetro quadrato di terreno e utilizzare materiali in grado di garantire il massimo risparmio energetico.
Una legge i cui principi sono stati peraltro ritenuti validi anche dal Governo e dal Parlamento nazionale, che in tempi recenti hanno pure modificato il Testo unico dell’edilizia per rendere maggiore chiarezza interpretativa sul punto delle demolizioni e ricostruzioni, così da favorire gli investimenti sul recupero del patrimonio edilizio e sulle riqualificazione delle aree su cui insistono.
Senza nascondere, ovviamente, il contributo al rispetto della legalità che questa legge ha obiettivamente offerto, in quanto ha ridotto del tutto, nelle materie degli ampliamenti o delle volumetrie premiali, il ricorso alla discrezionalità degli organi di indirizzo politico dei comuni e dei relativi uffici tecnici, chiudendo la porta alle più ampie possibilità di tentazioni corruttive che la discrezionalità obiettivamente favorisce.
Insomma, una legge di eco-edilizia, alta produzione e legalità.
Certo, mi piacerebbe vedere nella legge sul Piano casa uno strumento ordinario e non più temporaneo da prorogare di anno in anno; ma su questo ritengo indispensabile che la riflessione coinvolga il giusto protagonismo del Governo regionale e di tutti i colleghi consiglieri”.

TESTO INTEGRALE DELLA PROPOSTA DI LEGGE: 

“Anno 2020 – Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 – Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale.”

___________

Articolo 1

(Modifiche all’articolo 5 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)

All’articolo 5 comma 1 della Legge regionale 30 luglio 2009 n. 14, sostituire il periodo alfanumerico “1° agosto 2019” con il periodo alfanumerico “1° agosto 2020”.

Articolo 2

(Modifiche all’articolo 7 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)

 

All’articolo 7 comma 1 della Legge regionale 30 luglio 2009 n. 14, sostituire il periodo alfanumerico “31 dicembre 2020” con il periodo alfanumerico “31 dicembre 2021”.

 

Fabiano Amati

 

 

Testo proposta di legge per abbattere le liste di attesa in sanità

PROPOSTA DI LEGGE:

Misure per la riduzione delle liste d’attesa in sanità – Primi provvedimenti.”

Relazione

Il presente progetto di legge è diretto a dettare misure per contenere il fenomeno delle liste d’attesa per prestazioni sanitarie in ambito ospedaliero o territoriale.

Le disposizioni proposte non possono essere considerate esaustive, perché la materia è dotata di notevole complessità tecnica e molto esposta a semplificazioni emotive e meramente percettive.

Tali problematiche non possono tuttavia giustificare diserzioni, sia pur con la tecnica della prudenza, perché coinvolgono una domanda di salute (e di diagnostica) che per natura contraddice attese e ritardi.

In tale prospettiva risulta necessario, innanzitutto, offrire un quadro di monitoraggio quanto più dettagliato ed avanzato – rispetto al vigente censimento fondato sulle prestazioni indice -, in grado di rendere visibile, struttura per struttura (ospedaliera o territoriale), il quadro complessivo dei tempi sia sulle prestazioni istituzionali che in quelle libero professionali intramurarie (articolo 1 del presente progetto), che è argomento che per molti versi si intreccia con quello più generale delle liste d’attesa: prova ne sia che diverse disposizioni sull’attività libero professionale intramurarie, contenute nel regolamento regionale 11 febbraio 2016 n. 2, reclamano opportune intersezioni con la questione delle liste d’attesa.

È noto che il nostro ordinamento consente l’attività libero-professionale intramuraria. Essa è l’attività esercitata dalla dirigenza medica e non medica del ruolo sanitario, personalmente o in équipe, fuori dell’orario di lavoro, in favore e su libera scelta dell’assistito pagante, ad integrazione e supporto dell’attività istituzionalmente dovuta.

L’attività viene esercitata in strutture ambulatoriali interne o esterne all’azienda sanitaria, pubbliche o private non accreditate, con le quali l’azienda stipula apposita convenzione. Sono comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery e di ricovero, nonché le prestazioni farmaceutiche ad esso collegate, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, con oneri a carico dell’assistito, di assicurazioni o dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

L’attività è autorizzata sulla base di singoli regolamenti aziendali, ove figurano varie condizioni d’esercizio.

Un monitoraggio in comparazione tra tempi d’attesa per prestazioni istituzionali e attività intramuraria, da cui emerga un disallineamento (vietato) problematico a carico delle prestazioni istituzionali, non può trovare vuoti normativi (di particolare rigore) per ripristinare – in tempi brevi – la differenza, anche per respingere eventuali sospetti sulla artificiosa funzionalità delle liste d’attesa alla crescita dell’attività libero-professionale.

Colmare il vuoto normativo pone dinanzi a un bivio: più controlli o più responsabilità competitiva?

La presente proposta di legge sceglie la responsabilità competitiva, con gli articoli 2, 3 e 4.

La figura del Responsabile Unico aziendale delle Liste d’Attesa (RULA), collega le esigenze di monitoraggio con quelle di controllo all’interno di una visione non limitata alla singola struttura o specialità ma all’intera azienda, attribuendogli facoltà di sostegno e affiancamento nel procedimento di riequilibrio nell’erogazione dei tempi delle prestazioni, nei due diversi segmenti dell’attività istituzionale e libero-professionale (articolo 2). Sono previste, sempre con l’articolo 2, regole per la predisposizione del Piano aziendale sulle liste d’attesa, per la nomina e la valutazione dei RULA e per la istituzione del coordinamento regionale dei RULA.

L’articolo 3 comma 1 dispone – sempre nell’ambito del principio di responsabilità competitiva – l’automatismo della sospensione dell’attività libero professionale qualora dai dati di monitoraggio dovessero risultare tempi disallineati, per indirizzare tutte le dotazioni umane e strumentali del servizio interessato al recupero di una tempistica più adeguata così da poter tornare rapidamente (articolo 4) ad assicurare la scelta tra i diversi regimi al paziente.

Il comma 2 dell’articolo 3 prescrive a carico del Direttore generale dell’azienda la possibilità di impartire disposizioni ulteriori, integrative o in deroga all’atto aziendale, così da sostenere il processo di rientro rapido nei tempi.

L’articolo 5, infine, istituisce il Piano di governo regionale delle liste d’attesa, da adottarsi da parte della Giunta regionale entro 60 giorni, in cui far confluire per obiettivi e con tempistica determinata il complesso delle questioni attinenti alle liste d’attesa.

Fabiano Amati

Napoleone Cera

Vincenzo Colonna

Ruggiero Mennea

Clausola di invarianza:

La presente legge non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Testo articolato:

Articolo 1

(Monitoraggio e pubblicazione dei dati)

  1. Con scadenza bimestrale, e comunque non oltre il quinto giorno del bimestre successivo, i Direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli IRCCS di diritto pubblico, provvedono a pubblicare sul relativo sito istituzionale i dati di monitoraggio sui tempi d’attesa nell’erogazione di tutte le prestazioni eseguite nell’ambito delle attività istituzionale e dell’attività libero professionale intramuraria (ALPI).
  2. Le pubblicazioni di cui al comma precedente devono riferirsi ad ogni singola struttura ospedaliera o territoriale autorizzata all’erogazione ed aggregati per lo stesso tipo di prestazione.

Articolo 2

(Responsabile unico aziendale delle liste d’attesa)

  1. Entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli IRCCS di diritto pubblico provvedono a nominare il Responsabile Unico aziendale delle Liste d’Attesa (RULA), a cui attribuiscono le funzioni e gli obiettivi tematici e temporali contenuti nel Piano aziendale sulle liste d’attesa da adottare con validità annuale.
  2. Il RULA è responsabile dell’attuazione e del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano aziendale sulle liste d’attesa, delle attività di cui all’articolo 1, provvede al controllo sull’avvenuto adempimento e adeguamento alle disposizione di cui all’articolo 3 e assume i provvedimenti di cui all’articolo 4.
  3. I RULA devono essere nominati tra il personale in servizio presso le rispettive organizzazioni sanitarie, dotati di qualifica dirigenziale ed esperienza coerente con la funzione da assolvere. Il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano aziendale sulle liste d’attesa comporta la mancata erogazione della retribuzione di risultato.
  4. Con Decreto del Presidente della giunta regionale, i RULA sono organizzati in coordinamento regionale presieduto dallo stesso Presidente della Giunta regionale o da suo delegato, con competenza funzionale a monitorare l’andamento del processo di riduzione dei tempi d’attesa, a proporre iniziative di coordinamento tra le diverse organizzazioni sanitarie finalizzate a ridurre eventuali disomogeneità territoriali nella gestione delle liste d’attese e a proporre iniziative di supporto reciproco tra le diverse organizzazioni regionali sanitarie per superare condizioni di particolare criticità.

Articolo 3

(Sospensione dell’attività libero professionale intramuraria)

  1. Qualora a seguito del monitoraggio di cui all’articolo 1 i tempi di erogazione della prestazione nei regimi istituzionale e ALPI risultino non allineati ed i tempi di attesa della prestazione istituzionale siano superiori di più di cinque giorni rispetto a quella erogata in ALPI, l’attività relativa in regime ALPI è sospesa per dettato di legge.
  2. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, il Direttore generale provvede ad impartire al responsabile della specialità sottoposta a sospensione ulteriori istruzioni, anche integrative o in deroga all’atto aziendale, per contrarre i tempi d’attesa nel regime istituzionale.
  3. Tra i provvedimenti integrativi o in deroga di cui al comma 2 rientra un programma finalizzato di incentivi economici in favore del personale della specialità sospesa, a valere sul fondo aziendale vincolato alla riduzione delle liste d’attesa, solo qualora il motivo del disallineamento sia motivatamente dovuto a carenze strutturali o di organico.

Articolo 4

(Durata della sospensione)

  1. La sospensione di cui all’articolo 3 è revocata qualora i tempi d’attesa in regime istituzionale siano allineati con quelli in regime ALPI che determinarono la sospensione.
  2. Per le prestazioni sottoposte a più periodi di sospensione nell’arco di un biennio, ai sensi dell’articolo 3 comma 1, la revoca di cui al comma 1 interviene trascorso un anno dall’avvenuto allineamento con i tempi in regime ALPI che determinarono l’ultima sospensione.

Articolo 5

(Piano regionale per il governo delle liste d’attesa)

  1. La Giunta regionale provvede ad adottare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Piano regionale per il governo delle liste d’attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie.
  2. Il Piano deve essere redatto per obiettivi e tempi di raggiungimento, ed aggiornato ogni anno.

Articolo 6

(Entrata in vigore)

Gli articoli 3 e 4  si applicano trascorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

Amati: “Proroga al Piano casa al 31 dicembre 2019, via libera in Commissione”

“La proroga del Piano casa al 31 dicembre 2019 è stata approvata dalla Commissione”.
Lo dichiara Fabiano Amati, presidente della Commissione bilancio della Regione Puglia, primo firmatario della proposta di legge sottoscritta dai consiglieri Pentassuglia, Mennea, Blasi, Colonna e Longo per modificare gli articoli 5 e 7 della Legge regionale del 30 luglio 2009, n. 14 – “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”.
“Vogliamo che la legge dei bonus edilizi che ha tenuto in piedi il settore negli ultimi anni, sia valida – spiega Amati – anche per il 2019 e su immobili realizzati entro il 1 agosto 2018. Si tratta di misure che in questi anni hanno prodotto ricadute positive in termini occupazionali ed economici sul territorio regionale, utili a sostenere l’attività delle imprese del settore edile, soprattutto di piccole dimensioni. Questa proposta prorogherebbe al 31 dicembre 2019 il termine entro cui è consentita la presentazione di istanze abilitative in materia edilizia per conseguire gli incrementi volumetrici consentiti dalla Legge regionale n. 14 del 2009. La disciplina prevede premi volumetrici pari al 20% e in misura non superiore a 300 metri cubi nel caso di ampliamento, o del 35% nel caso di demolizione e ricostruzione, a condizione che gli interventi siano realizzati nel rispetto di precisi standard in materia di edilizia sostenibile. La proposta di legge così come emendata oggi in V Commissione passa ora all’esame del Consiglio regionale”.

Liste di attesa: La mia legge come rimedio

Speriamo che Martedì prossimo il Consiglio Regionale approvi la legge per ridurre le liste d’attesa.

Nel frattempo abbiamo telefonato ai cup delle Asl pugliesi per documentare i tempi d’attesa. Ci siamo messi nei panni dei cittadini; il risultato ha confermato che la nostra proposta di legge per abbattere le lunghe liste d’attesa è il rimedio necessario.

Ascoltate attentamente >>>

“Piano casa: valga anche per il 2019 perché è legge di concretezza. Presentata proposta di legge”

“Proponiamo che il Piano casa, la legge dei bonus edilizi che ha tenuto in piedi il settore negli ultimi anni, sia valido anche per il 2019 e su immobili realizzati entro il 1 agosto 2018. Il Piano casa è una delle classiche leggi paradosso: con poche parole e senza enfasi serve ad assicurare un bene generalizzato ma purtroppo non concorre a valutare il buono della politica. Nonostante ciò è sempre giusto farla perché non si vive solo di consenso o sterile propaganda, ma soprattutto di concretezza.”

Lo dichiara il Consigliere regionale Fabiano Amati, sottoscrittore con i Consiglieri Donato Pentassuglia, Vincenzo Colonna, Giuseppe Longo, Ruggiero Mennea e Sergio Blasi, di una proposta di legge presentata oggi per prorogare anche al 2019 gli effetti del Piano casa.
“La legge sul Piano casa si occupa della dignità reale – non parolaia – del lavoro e agisce su almeno cinque versanti di rilievo produttivo: realizza e incentiva la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente; appaga necessità insediative senza consumo di suolo; recupera e risana immobili produttivi in abbandono; produce ricchezza al settore edilizio e delle professioni tecniche; contribuisce a preservare e creare occupazione in uno dei settori a più alta densità di posti di lavoro.
Nel corso dell’iter di approvazione, che sarà sospeso solo se entro novembre saremo in grado di approvare un provvedimento strutturale sul tema dell’edilizia, proveremo anche a sistemare vari profili interpretativi che nel corso degli anni sono stati disattesi da interpretazioni amministrative a tutto concedere integrative della legge (pretaer legem), creando così disparità di trattamento.”

Abbattere le lunghe liste di attesa: la Proposta di legge di Amati

images«Se i tempi di attesa in sanità sono nettamente diversi tra prestazioni istituzionali e attività libero professionale, il rimedio è la sospensione dell’attività libero professionale. Questa disposizione è il fulcro di una proposta di legge che ho depositato oggi per contenere il fenomeno delle lunghe attese per prestazioni ospedaliere o territoriali. Si tratta di un rimedio che sceglie la responsabilità competitiva, ponendo il problema a carico di tutto il sistema sanitario e mettendo in “vetrina” le performance più virtuosa per generare imitazioni».

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Gas Radon, modifiche alla legge: c’è l’ok in commissione

«Approvata in commissione la proposta di legge che modifica la legge per la riduzione dei rischi legati al gas radon».

Lo comunica il consigliere regionale Fabiano Amati, primo firmatario della proposta di legge “Modifica della legge regionale n. 30 del 3 novembre 2016 (“Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente confinato”). La proposta è stata sottoscritta anche dal consigliere regionale Donato Pentassuglia.

«La proposta di modifica, che spero sia approvata al più presto dal Consiglio, prevede norme di semplificazione del procedimento di misurazione delle esposizioni al gas radon, limitando gli obblighi agli interrati, seminterrati e locali a piano terra con superficie non superiore a 20 mq. Con la stessa proposta di modifica sono stati alleggeriti gli adempimenti sulle nuove costruzione e prorogati tutti i termini per avviare le misurazioni sugli immobili esistenti».